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Notizia del 02/02/2010 13.05.00
A cura di: Marcello Grande    
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Prescrizione breve: il nuovo testo (definitivo?)
Prescrizione breve: il nuovo testo (definitivo?)

Del processo breve ce ne occupammo alla fine dello scorso anno quando venne presentato l’originario disegno di legge. Un testo normativo non privo di spunti interessanti sia da una punto di vista critico che da un punto di vista sistematico.
E’ di questi giorni l’approvazione del Senato del nuovo disegno di legge teso, secondo la relazione fatta, a correggere quelli che potevano diventare i punti deboli di una riforma così fortemente voluta dall’esecutivo.
Anche noi (“Processo breve: il disegno di legge tra innovazione e problemi”) avanzammo qualche critica con riferimento ad alcune problematiche che si evidenziavano prima facie nel provvedimento.
I punti oscuri ci erano sembrati, nel modo più conciso possibile, la totale disattenzione alla fase delle indagini preliminari, la predisposizione squilibrata di termini di fase blindati, una illogicità nella esclusione di alcune tipologie di reati e di imputati dalla previsione normativa, le difficoltà pratiche di una eventuale applicazione del testo in tribunali minori nonché, infine, lo svilimento fin quasi ad un totale annullamento delle figure alternative di rito oggi presenti nell’ordinamento.
Il nuovo testo ha, in parte, cercato di porre rimedio disponendo alcune modifiche alle disposizioni originarie.
In primo luogo stabilendo che il Pubblico Ministero debba “assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari” comunque decorrendo da questo i termini di fase per l’estinzione del processo.
Proprio in relazione ai termini di fase il nuovo provvedimento ha previsto che siano 3 anni per il primo grado, 2 anni per l’appello ed un anno e mezzo per il giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. A questi è stata, poi, aggiunta la modifica con riferimento ad alcune tipologie di reati, quelli puniti con pena superiore a dieci anni, per i quali il termine di fase del primo grado sale a 4 anni, e quelli previsti dall’art. 51, commi 3bis e 3quater, del codice di rito, per i quali i termini salgono a 5 anni in primo grado, 3 in appello e 2 in Cassazione.
Potrebbe, quindi, sostenersi che si sia risolta la questione.
Invero, il problema di fondo è la ratio normativa che non sembra condivisibile.
Ancorare i termini di fase alla gravità del reato se può avere una logica dal punto di vista teorico non la ha da un punto di visto pratico. Non tutti i reati cosiddetti più gravi, infatti, hanno sempre necessità di complessi accertamenti. La gravità della pena non è stabilita in relazione alla complessità di valutazione degli elementi delle fattispecie, anzi, spesso e volentieri sono i reati “minori” ad averne. Sicuramente la complessità istruttoria di un omicidio risulta minore di quella di una bancarotta oppure di lesioni colpose a seguito di attività medico - chirurgica.
Si vuole, inoltre, confondere la brevità del processo con la certezza del diritto per il cittadino. Le due cose non sempre, anzi quasi mai, coincidono. Uno strumento del genere sembrerebbe accomunare la brevità del processo alla certezza dell’impunità piuttosto.
Altra questione aperta rimane quella della concreta fattibilità di tali disposizioni nei tribunali minori, minori dal un punto di vista organico e strumentale. Nei casi di stralcio per differenti posizioni dei coimputati verrebbero a duplicarsi i procedimenti con relative e connesse questioni in ordine alla incompatibilità dell’organo giudicante.
Infine, anche dopo tali modifiche, lo svilimento dei riti alternativi, già di per sé connotati da una ratio deflattiva, rimarrebbe: quale concreta utilità avrebbe richiedere un rito abbreviato, nella maggior parte dei casi ad esito infausto, a fronte di un rito ordinario a scadenza certa e ad esito fausto?
In molte sedi giudiziarie si assisterebbe ad un esborso in termini economici e di tempo ingente a fronte di una conclusione ovvia ed inutile dal punto di vista dell’attività giudiziaria.
Sarebbe come stabilire che, per dare soluzione ai problemi della viabilità in molte città italiane, si abbia diritto ad una legittima astensione dal lavoro dopo un determinato lasso di tempo trascorso in automobile nel traffico: se si arriva sul posto di lavoro entro trenta minuti bene altrimenti si può tornare legittimamente a casa!
Il problema non è modificare il sistema ma adeguare le infrastrutture al tempo in cui vengono utilizzate ed evitare l’uso distorto di quelle già presenti.
Ridurre il problema delle lungaggini giudiziarie alla previsione di termini “entro e non oltre” i quali i procedimenti devono rimanere in piedi è soluzione non solo poco utile da un punto di vista logico ma molto probabilmente dannosa da un punto di vista sociale.
Il processo non deve, secondo la giurisprudenza europea, puntare alla brevità ma ad una “ragionevole durata”.
 

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