“Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba”. (Woody Allen)
Con il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 3 febbraio, il legislatore ha indicato una delle possibili soluzioni temporanee alla vexata quaestio del rapporto tra il potere legislativo e quello giudiziario, attraverso l’introduzione di alcune disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
Il disegno di legge prevede che per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisca legittimo impedimento una qualsiasi delle attività previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, legge che disciplina l’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché una delle attività previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante disposizioni in materia sempre di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Andando a valutare il ventaglio delle attività richiamate nelle disposizioni indicate si può asserire che queste vadano a coprire praticamente tutto l’arco di attività funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Discorso similare prevede il secondo comma dell’articolo 1 del disegno di legge con riferimento ai ministri.
Naturalmente il corso della prescrizione prevista per il reato rimane sospeso ai sensi dell’art. 159 c.p. Praticamente sarà necessario aggiungere 60 giorni al tempo originario necessario a prescrivere il reato per ogni periodo di sospensione per legittimo impedimento.
La legge che verrà, avrà efficacia determinata fino alla data di entrata in vigore di una legge costituzionale in materia di prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri stessi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno.
La questione è più delicata di quello che appaia muovendosi, attraverso una disciplina procedurale sull’ampiezza della nozione di legittimo impedimento, sulla sottile linea di demarcazione tra ambiti funzionali dei singoli poteri dello stato e sulle possibili quanto inevitabili influenze che possa l’uno esercitare sugli altri e viceversa.
L’impedimento oggi richiesto per un legittimo rinvio dell’udienza non solo deve presentare i requisiti della gravità e dell’assolutezza ma deve rivestire anche un carattere di attualità imprescindibile.
Già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225/01, era stata chiamata a pronunciarsi sull’argomento dichiarando “in accoglimento del ricorso in epigrafe (ndr conflitto tra poteri dello Stato), proposto dalla Camera dei deputati, che non spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario”.
Anche la Corte di Cassazione era stata più volte chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra funzioni istituzionali e attività giudiziaria, dovendo di necessità affrontare proprio quel bilanciamento tra funzioni che contiene al suo interno il conflitto tra poteri poc’anzi indicato.
Non può sconvolgere la previsione di un’eventuale salvaguardia di quelle prerogative proprie di chi è stato eletto quale soggetto rappresentativo per svolgere le funzioni fondamentali di cui agli organi camerali e di governo. Quello che può, a ragione, contestarsi è, come sempre, l’uso di uno strumento non consono a risolvere un così delicato problema e con modalità che avranno il solo effetto di distorcere, più di quanto non lo siano già, l’organicità e la sistematicità del processo penale.
Ulteriori perplessità nascono dalla durata determinata prevista per l’attuale disegno di legge, “baco” di un futuro testo normativo, segnale troppo esplicito di interessi straordinari.
Una previsione normativa che disciplini il rapporto funzione pubblica - attività giudiziaria appare, quindi, necessario ed assolutamente non sovversivo in un sistema di separazione dei poteri, ma perché possa avere quella forza regolatrice non solo di norme procedurali ma, come dovrebbe, di principi su cui si fonda un sistema, necessita di una genesi di maggior spessore, non inquinata da interessi temporanei o individuali e con una prospettiva di maggiore ampiezza.
Per questo una disposizione del genere non solo dovrebbe trovare adeguata collocazione a livello costituzionale ma, altresì, dovrebbe avere non un termine finale quanto un termine iniziale con riferimento alla legislazione successiva.
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